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C. 22/11/2002 n. 1489
20.1 Una volta all'anno, entro i termini fissati con Decreto del Ministro delle Attivitā Produttive, le Regioni presentano i propri programmi per l'approvazione. Al programma, qualora sia previsto che per l'attuazione delle iniziative regionali vengano stipulate convenzioni con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge n. 215/92, sono allegate copia delle convenzioni giā stipulate.
20.2 Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'Imprenditoria Femminile, approva i programmi medesimi tenendo conto degli obiettivi perseguiti e della relativa copertura finanziaria. 21 - Misura dei contributi concedibili
21.1 Per la realizzazione dei programmi regionali č concesso alle Regioni e alle Province autonome un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo previsto dai programmi, entro i limiti delle risorse assegnate in base al riparto di cui all'articolo 21 del Regolamento.
21.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle Attivitā Produttive ripartisce tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie 22 - Erogazione dei contributi
22.1 Il contributo č erogato in due quote di cui la prima, pari al cinquanta per cento del contributo spettante, contestualmente all'approvazione del programma da parte del Ministero; l'altra, successivamente alla presentazione da parte della Regione o Provincia autonoma della relazione finale di cui al successivo punto 3.
22.2 I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Ministero. A tal fine si precisa che per la determinazione della data di avvio e di quella di ultimazione del programma, si considera rispettivamente la data del primo titolo di spesa ammissibile e quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le Regioni procedono alla verifica finale del programma e presentano al Ministero una relazione finale, di cui all'articolo 22 del Regolamento, che evidenzia, in coerenza con il programma approvato, i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma. Alla relazione finale sarā allegata copia delle convenzioni eventualmente stipulate con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge n. 215/92 successivamente alla presentazione del programma.
22.3 Il Ministero, esaminata la relazione e la documentazione allegata, accredita il saldo finale del contributo. 23 - Revoca delle agevolazioni
23.1 Il regime delle revoche relativo agli interventi attuati dai soggetti terzi, viene definito da ciascuna Regione o Provincia autonoma nell'ambito dei programmi presentati. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla Regione o alla Provincia autonoma sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza č restituita all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del medesimo Decreto legislativo.
23.2 Il Ministero si riserva la facoltā di procedere a verifiche sull'attuazione dei programmi presentati dalle Regioni e dalle Province autonome. La presente Circolare č pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 novembre 2002 Il Ministro: Marzano
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
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Condomini Immobili Locazioni
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